Estratto dello
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BEHAPPY
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1 - Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica e culturale denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica BeHappy” con sede in Padova (PD); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2 - L’Associazione opera nei settori dello sport e della ricreazione, senza finalità di lucro (i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette) e senza distinzioni di religione, politica, razza, condizioni socio-economiche o altro, con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3 - Sono compiti dell’Associazione:
- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale, artistico, spirituale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa della libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere, favorire ed organizzare la diffusione, la conoscenza e la pratica delle attività sportive, in particolare: la ginnastica propedeutica agli sport basata sulle tecniche yoga, nonché ogni attività motoria e sportiva e delle discipline olistiche ad essa collegate;
- promuovere le attività con serate informative, corsi didattici e di formazione, riunioni, stages, seminari, tavole rotonde, conferenze, organizzazione di gare, e momenti di verifica sulle attività svolte;
- collaborare con professionisti del settore e sodalizi di vario genere al fine di creare dei momenti di scambio di esperienze;
- avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per una adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- l’Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali nonché turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, aggiornamento e di ricreazione dei soci;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.
SOCI
Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (...) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali (...) Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria (...)
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa (...) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dall’Associazione con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti: al pagamento della tessera sociale; al pagamento delle eventuali quote sociali necessarie per la partecipazione alle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento per la realizzazione delle attività stesse; all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari. Le quote sociali e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Articolo 5 - I soci cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: dimissioni volontarie; quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria (...)
ASSEMBLEA
Articolo 9 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci per l'Assemblea ordinaria o almeno la metà dei soci per l'Assemblea straordinaria, purchè in regola con i versamenti delle quote associative. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 10 - L’assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future (...)
La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene minimo 15 giorni prima mediante avviso trasmesso mediante posta elettronica o altro idoneo sistema di comunicazione agli associati.
Articolo 11 - In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno (...) Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio (...); le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.